Modalità di formazione graduatorie

Le modalità di formazione delle graduatorie e il diritto alla richiesta di rettifica è disciplinato dall'art. 12 del Regolamento Regionale 4/2017 e s.m.i., che si riporta di seguito.

Art. 12

(Formazione delle graduatorie)

1. La piattaforma informatica regionale attribuisce a ciascuna delle domande presentate un indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione di graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale.

2. La determinazione del punteggio complessivo dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto nell'Allegato 1. Tali specifici valori sono sommati nel rispetto dei criteri di compatibilità, tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, indicati nel citato Allegato 1.

3. Le graduatorie sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il valore decrescente dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo. Nel caso di domande con pari punteggio dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa;

b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;

c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;

d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;

e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.

4. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro riferiti allo stesso ambito, ai fini della formazione della graduatoria, nella piattaforma informatica regionale il nucleo familiare presenta una sola domanda. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di enti proprietari diversi, localizzate nei comuni di residenza o lavoro riferiti ad ambiti diversi, ai fini della formazione della graduatoria, nella piattaforma informatica regionale il nucleo familiare presenta due distinte domande.

 

 

 

5. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Comuni e le ALER approvano, con specifico provvedimento, le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale.

6. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari. Nelle graduatorie pubblicate sono indicati, per ciascun nucleo familiare, il punteggio conseguito e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili.

7. Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune o sui siti istituzionali delle ALER, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione.

8. L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

9. Le graduatorie definitive sono pubblicate nei successivi cinque giorni nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.

 

Consulta il R.R. 4/2017 e s.m.i. - testo completo